Per aiutare il genitore nella scelta, è bene indicare come base di partenza la differenza tra scuola privata e paritaria. A differenza delle scuole paritarie, le scuole private non sono mai pubbliche e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati annualmente.
Uno studente che frequenta con regolarità una scuola privata non paritaria, pur assolvendo all’obbligo di istruzione, al termine del percorso scolastico può conseguire il titolo di studio finale solo in seguito allo svolgimento di un esame di idoneità statale. Le scuole private, infatti, non sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi.
È bene, pertanto, ricordare che una scuola privata può essere paritaria o non paritaria, ma mentre nel primo caso è legittimata a rilasciare titoli di studio dal valore legale equiparabile ad una scuola statale, nel secondo caso questo non è possibile. Per questo è evidente come sia erronea- da un punto di vista formale e sostanziale- l’assimilazione tra le due tipologie di istituto.
Come nel caso delle scuole paritarie, anche per le scuole private le famiglie sono tenute a pagare una retta annuale e all’atto dell’iscrizione gli istituti privati hanno l’obbligo di dichiarare esplicitamente ai genitori il loro status. In caso contrario, potrebbero essere segnalate per condotta illecita all’Ufficio Scolastico Regionale e nei casi più gravi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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